Segnalazioni di illecito – Whistleblowing

Come indicato nella circ. n. 618 del 13/07/2023, a partire dal 15 luglio 2023 hanno effetto le disposizioni del Decreto Legislativo n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

 

Chi è il Whistleblower?

 

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • Dipendenti pubblici
  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato
  • Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

 

Quando si può segnalare?

 

  • Quando il rapporto giuridico è in corso
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
  • Durante il periodo di prova
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

 

Quali sono i canali di segnalazione?

 

  • Canale interno: con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole, utilizzando la casella di posta elettronica prevenzionecorruzione@istruzione.it.

Per garantire una gestione anonima delle segnalazioni, il RPCT dell’USR per la Lombardia ha adottato un protocollo che definisce il flusso operativo dall’arrivo della segnalazione all’evasione. Un apposito registro riservato tiene traccia di tutte le mail pervenute. Non vi compaiono elementi tali da permettere di risalire al denunciante. L’accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata ad un dipendente individuato come “incaricato del trattamento dei dati personali”, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

  • Canale esterno: l’ANAC è l’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato  VAI AL SITO DELL’ANAC 
  • Divulgazione pubblica
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.